La presente per informare la Gentile Clientela che sono in arrivo modifiche al procedimento di autorizzazione alla circolazione dei veicoli con la targa prova.
Tali modifiche sono previste infatti dal DPR n.229/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio il quale entrerà in vigore il prossimo 29 febbraio 2024 fermo restando che le modalità di rilascio, rinnovo e di revoca saranno stabilite dal MIT entro 4 mesi dall’entrata in vigore della disposizione.
In sintesi, le nuove disposizioni prevedono che:
– l’autorizzazione alla circolazione di veicoli con targa prova verrà rilasciata sia per i veicoli non ancora immatricolati, sia per quelli già immatricolati, anche se privi di revisione in corso di validità o privi di assicurazione;
– il numero massimo di autorizzazioni/targhe prova che potranno essere rilasciate sarà pari ad una ogni 5 dipendenti/collaboratori stabili, con un massimo di 100 unità;
– il rilascio avverrà a cura degli UMC anche tramite soggetti esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
– l’autorizzazione/targa avrà validità annuale e non sarà rinnovabile decorsi 6 mesi dalla sua scadenza;
– l’autorizzazione andrà restituita entro 10 giorni dalla scadenza e la mancata restituzione verrà comunicata agli organi di polizia stradale per il ritiro;
– la revoca avverrà da parte degli UMC al venire meno dei requisiti del titolare.
– la titolarità dell’autorizzazione/targa è personale e non è cedibile a terzi;
– sul veicolo dovrà essere presente il titolare della autorizzazione/targa o, in alternativa uno dei dipendenti/collaboratori muniti di apposita delega ovvero un dipendente di società controllata o collegata munito di delega che abbia un rapporto di collaborazione funzionale con il titolare della stessa.
Rammento inoltre che:
– la targa di prova deve essere posizionata nella parte posteriore del mezzo ben visibile e tale da non oscurare la targa di immatricolazione o quella ripetitrice (laddove prevista) che durante la circolazione non possono essere rimosse;
– l’autorizzazione alla circolazione di prova è soggetta al pagamento del ‘bollo’, che va pagato entro il 31 gennaio di ogni anno e la relativa validità è di 12 mesi con scadenza 31 dicembre;
– gli importi variano in base alla classe del veicolo come segue, autoveicoli € 206,69, Ciclomotori € 19,11, Motoveicoli € 31,00
– per evitare l’obbligo di rinnovare il pagamento del bollo per l’anno successivo, le aziende che prevedano di non utilizzare le targhe prova dovranno restituire le stesse all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile entro il 31 dicembre dell’anno già coperto da pagamento.
A disposizione per ogni ed ulteriore informazione,
Cordiali Saluti.
Segue il testo del provvedimento:
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